FAQ
Domande frequenti
Da FondoSanità a FondoPro
Dal 1° ottobre 2026 FondoSanità diventa FondoPro – Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Professionisti.
Il cambio di nome accompagna l'ampliamento della platea di riferimento. Restano invariati il Fondo, i suoi valori, la mission e la vision.
No. FondoPro è FondoSanità con una nuova denominazione. Il passaggio non comporta una nuova adesione e garantisce la continuità delle posizioni già esistenti.
Non devi fare nulla. La tua posizione previdenziale prosegue automaticamente in FondoPro. Non devi presentare una nuova domanda, trasferire la posizione o ricostituirla.
Nulla cambia. I contributi già versati restano nella tua posizione individuale e continuano a essere gestiti dal Fondo. Anche i nuovi versamenti confluiranno nella stessa posizione.
Il cambio di denominazione non modifica automaticamente il comparto scelto, le condizioni di adesione o i costi. Per le informazioni aggiornate fa fede la documentazione ufficiale di FondoPro.
No. Il cambio di denominazione non richiede una nuova adesione né la firma di nuovi documenti esclusivamente per il passaggio a FondoPro.
L'area riservata continuerà a essere disponibile con le medesime credenziali di accesso. Potranno cambiare alcuni elementi grafici. La tua posizione e i relativi dati continueranno a essere disponibili.
Sì. Dal 1° ottobre 2026 il nuovo punto di riferimento sarà www.fondopro.it.
Durante la fase di transizione, il sito FondoSanità accompagnerà gli utenti verso il nuovo sito FondoPro.
Nulla. Il cambio di denominazione non modifica il rapporto con la propria Fonte Istitutiva di appartenenza. FondoPro continuerà a collaborare con le Fonti Istitutive e con le diverse categorie professionali.
FondoPro apre il proprio progetto a un numero più ampio di professionisti, con l'obiettivo di diffondere la cultura della previdenza complementare e mettere a disposizione di nuove categorie l'esperienza maturata da FondoSanità.
La pratica prosegue regolarmente. Le richieste già avviate continueranno a essere gestite dal Fondo secondo le procedure previste. Eventuali comunicazioni specifiche saranno inviate direttamente agli interessati.
Sul nuovo sito www.fondopro.it trovi informazioni, documentazione, modulistica, contatti e tutti gli aggiornamenti relativi a FondoPro.
FondoPro è FondoSanità. Cambia il nome, si amplia la platea, continua lo stesso percorso.
Contribuzione
BANCA BNP PARIBAS Securities Services
DESTINATARIO: FondoPro – Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Professionisti
IBAN: IT68U0347901600000800835102
IMPORTANTE: Nella causale del versamento indicare solamente il CODICE FISCALE dell'iscritto.
Eventuali informazioni aggiuntive nella causale potrebbero compromettere la corretta attribuzione del versamento.
Per i lavoratori dipendenti il finanziamento si compone di tre elementi: contributi a carico del lavoratore, contributi del datore di lavoro e TFR maturando (cioè quello che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare). Tuttavia è possibile aderire destinando al finanziamento della forma pensionistica complementare il solo TFR. Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante una contribuzione a carico dei medesimi e nel caso dei cd. parasubordinati, anche con una quota a carico dei committenti. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento delle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali questi sono a carico.
È possibile effettuare versamenti liberi e volontari a favore di FondoPro utilizzando i seguenti riferimenti bancari:
BANCA BNP PARIBAS Securities Services
DESTINATARIO: FondoPro – Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Professionisti
IBAN: IT68U0347901600000800835102
IMPORTANTE: Nella causale del versamento indicare solamente il CODICE FISCALE dell'iscritto.
Eventuali informazioni aggiuntive nella causale potrebbero compromettere la corretta attribuzione del versamento.
Per i lavoratori autonomi l'importo della contribuzione annua è in misura libera.
È facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico; relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono a FondoPro la fonte istitutiva del Fondo Pensione può individuare l'ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro; ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.
La contribuzione può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime previdenziale obbligatorio a cui il soggetto è iscritto a condizione che, al momento del pensionamento lo stesso abbia effettuato versamenti, ad una forma pensionistica complementare, per almeno un anno. In questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche complementari.
Lo Statuto di FondoPro, all'art. 6, comma 2, disciplina le modalità in base alle quali l'aderente può suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonché le modalità attraverso le quali può trasferire l'intera posizione individuale ad una o più linee.
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data non hanno versato alcun contributo a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di TFR che si può destinare al finanziamento della previdenza complementare.
I lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93, data di entrata in vigore del D. Lgs. 124/93, sono coloro che anteriormente a questa data abbiano versato contributi a enti di previdenza obbligatoria. Questo dato rileva in ordine agli obblighi contributivi e, in particolare, consente di determinare la percentuale di TFR che si può destinare al finanziamento della previdenza complementare.
Sì. È possibile aderire a FondoPro fino a un anno prima del raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto dei requisiti previsti per l’adesione al Fondo.
Sì, se continui a svolgere un’attività lavorativa e possiedi i requisiti previsti per l’adesione. Se hai cessato l’attività lavorativa, non è invece possibile effettuare una nuova adesione.
Sì. Puoi trasferire a FondoPro la posizione individuale maturata presso un’altra forma di previdenza complementare, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e dallo Statuto del Fondo.
Il trasferimento comporta il passaggio a FondoPro dell’intera posizione maturata presso l’altro fondo e consente di mantenere l’anzianità maturata nella previdenza complementare, rilevante ai fini dell’accesso alle prestazioni e dei relativi benefici fiscali.
Sì. Puoi mantenere la posizione presso l’altro fondo e aderire a FondoPro senza effettuare il trasferimento, purché tu sia in possesso dei requisiti previsti per l’adesione e presenti a FondoPro un’attestazione di iscrizione rilasciata dall’altra forma di previdenza complementare.
In questo modo puoi mantenere entrambe le posizioni previdenziali, effettuando i versamenti secondo le modalità previste da ciascun fondo.
TFR
No, salvo che non si eserciti il diritto di riscatto.
Sì, in un qualsiasi momento successivo.
Sì, è possibile richiedere il conferimento del TFR pregresso, cioè delle quote di TFR maturate prima dell’adesione a FondoPro, se previsto dagli accordi e previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.
Il conferimento riguarda il TFR già maturato e non ancora destinato alla previdenza complementare. Le modalità operative e la documentazione necessaria vengono comunicate da FondoPro all’azienda.
Per richiedere il conferimento del TFR pregresso, il lavoratore deve rivolgersi al proprio datore di lavoro e seguire la procedura prevista da FondoPro. Per richiedere il conferimento del TFR pregresso e ricevere la relativa modulistica è possibile contattare l’e-mail dedicata tfr@fondopro.it.
Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.04.93 si prevede l'integrale destinazione del TFR al Fondo Pensione. Negli altri casi (lavoratori di prima occupazione precedente al 28.04.93 e non ancora iscritti a previdenza complementare), le quote di TFR da destinare al Fondo sono determinate dal lavoratore il quale può decidere se versare tutto il suo TFR, o la quota minima definita dalla contrattazione collettiva o almeno il 50%, nel caso in cui quest'ultima non preveda il versamento del TFR.
No.
No. Per avere diritto al contributo del datore di lavoro il lavoratore deve versare il proprio contributo alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.
Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori ai quali si applica la nuova disciplina, è previsto un meccanismo di adesione automatica alla previdenza complementare.
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di assunzione per scegliere se destinare il TFR a una forma di previdenza complementare, compreso FondoPro, oppure mantenere il TFR secondo le modalità previste dalla legge.
In assenza di una scelta entro 60 giorni, si perfeziona l’adesione automatica alla forma pensionistica individuata dalla normativa e il TFR maturando viene destinato alla previdenza complementare.
Tutti i lavoratori dipendenti del settore privato possono destinare il TFR maturando a FondoPro.
I dipendenti del settore pubblico, invece, non possono conferire il TFR maturando a FondoPro, ma possono comunque aderire al Fondo effettuando versamenti volontari, con le stesse modalità previste per i liberi professionisti, ad esempio tramite bonifico bancario, bonifico permanente o MAV.
Sì, può aderire al Fondo effettuando versamenti volontari ma non può destinare il proprio TFR a FondoPro.
Informazioni Generali
FondoPro, "Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i professionisti", è un Fondo negoziale di categoria, costituito in forma di Associazione riconosciuta, iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 77 fin dal 04/08/1999.
Il Fondo è derivante dalla trasformazione di “FondoSanità”, "Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per gli esercenti le professioni sanitarie" già in precedenza “Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione per i dentisti”. La trasformazione è avvenuta in attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Amministrazione dell'ENPAM, del Consiglio d'Amministrazione dell'ENPAF, della delibera del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Collegi IPASVI (detta ora Fnopi), nonché della delibera della Segreteria Nazionale S.I.Ve.M.P. che hanno assunto la qualifica di "Fonti Istitutive".
Sono altresì Fonti istitutive del Fondo gli Enti Privati di Previdenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994 n° 509 e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996 n° 103, aderenti all’Associazione degli Enti Previdenziali Privati (AdEPP), che con propria deliberazione hanno aderito al Fondo e per i quali il Fondo stesso ha accertato la sussistenza delle necessarie condizioni.
FondoPro ha lo scopo di fornire agli aderenti, senza alcun fine di lucro, prestazioni complementari dei trattamenti di pensione obbligatoria. A tal fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.
Attualmente, possono aderire a FondoPro gli iscritti ed i dipendenti delle Fonti Istitutive e del fondo stesso.
A decorrere dal 1° dicembre 2021, ai sensi dell'Accordo stipulato in data 18 novembre 2021 tra FondoPro e CSE – Confederazione Indipendente Sindacati Europei e CSE Sanità – Federazione Professioni Sanitarie, Sociali, Tecniche e Amministrative, sono inoltre destinatari del Fondo gli iscritti alle sopracitate Organizzazioni sindacali che esercitano professioni sanitarie e sociosanitarie, riconosciute dal Ministero della Salute e sono iscritti a ordini, albi e/o collegi. Gli iscritti CSE e/o CSE SANITA' che aderiscono al Fondo in forza dell'accordo fra FondoPro e CSE e/o CSE SANITA', ove operino, in tutto o in parte, in regime di lavoro subordinato, non possono usufruire del contributo a carico del datore di lavoro eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Possono inoltre aderire al Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti e dei beneficiari (consulta il Regolamento adesione fiscalmente a carico).
È un'associazione senza scopo di lucro, istituita per garantire, limitatamente alla platea dei propri potenziali aderenti, con il sistema a capitalizzazione, un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello di primo pilastro. La gestione finanziaria è affidata a gestori professionali.
In un Fondo a capitalizzazione, la contribuzione affluisce in "conti individuali". Al termine del periodo di accumulo l'iscritto riceverà una prestazione la cui entità è in funzione dei versamenti effettuati e dei relativi rendimenti conseguiti dalla gestione.
La posizione individuale è il valore corrispondente al complesso della contribuzione versata al Fondo (compresi, oltre ai contributi del lavoratore anche eventuali contributi del datore di lavoro e TFR) e dei rendimenti realizzati, al netto delle spese e dell'imposta sui rendimenti. Tale ammontare verrà indicato periodicamente tramite la prescritta comunicazione annuale.
Un Fondo Pensione multicomparto si caratterizza per la presenza di un assetto gestionale articolato su più comparti con profili di rischio-rendimento differenziati. L'iscritto ha la possibilità di scegliere il comparto cui aderire in funzione della propria propensione al rischio, dei suoi bisogni, dell'orizzonte temporale di permanenza nel Fondo. FondoPro, peraltro, consente di ripartire la contribuzione per quota anche su più di un comparto. I comparti di investimento sono suddivisi per propensione al rischio: SCUDO (investimento prettamente obbligazionario) rischio basso; PROGRESSIONE (investimento tra obbligazionario e azionario) rischio moderato; ESPANSIONE (investimento prettamente azionario) rischio alto.
Il Programma Life Cycle è un percorso di investimento che modifica nel tempo la composizione dell’investimento in funzione dell’età dell’aderente e degli anni mancanti al pensionamento.
Il programma prevede combinazioni predefinite di comparti, con percentuali di investimento che cambiano progressivamente nel corso della vita lavorativa, con l’obiettivo di adeguare il profilo di investimento all’orizzonte temporale dell’aderente.
Nelle more dell’adeguamento alle Istruzioni COVIP del 23 giugno 2026, gli aderenti mediante adesione automatica saranno collocati nel comparto previsto dal Programma Life Cycle in base alla loro età anagrafica.
Le risorse di FondoPro sono investite nei mercati finanziari italiani, europei e mondiali in diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni…).
La gestione delle risorse del Fondo è attualmente affidata a gestori professionali sulla base di apposite convenzioni di gestione. La gestione del Comparto denominato Scudo è affidata a due gestori, ovvero Anima SGR S.p.A. e Eurizon Capital SGR S.p.A. La gestione del Comparto Progressione è affidata a due gestori, ovvero UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A. e Eurizon Capital SGR S.p.A. La gestione del Comparto Espansione è affidata a Pictet Asset Management (Europe) SA e UBS Asset Management (Italia) SGR S.p.A.
Le risorse sono detenute fisicamente da una Banca Depositaria. Attualmente tale incarico è affidato a BNP Paribas Securities Services che svolge anche un'attività di controllo dei gestori.
L'Asset Allocation è l'attività che consiste nell'individuare le diverse attività finanziarie (azioni, obbligazioni) nelle quali investire il patrimonio del Fondo, al fine di allocare in maniera ottimale le risorse.
Il Benchmark è il parametro di riferimento che viene utilizzato per valutare le gestioni finanziarie della forma pensionistica complementare.
Puoi recuperarle attraverso la procedura di recupero credenziali disponibile sul sito.
Puoi modificare i soggetti designati accedendo alla tua Area Riservata e seguendo la procedura dedicata.
Per completare la richiesta dovrai compilare l’apposito modulo, stamparlo e firmarlo. Il modulo dovrà essere allegato, insieme a una copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità, secondo le modalità indicate nella procedura online.
L’aderente può reintegrare, in tutto o in parte, le somme percepite a titolo di anticipazione mediante versamenti aggiuntivi, secondo le modalità stabilite dal Fondo.
Il reintegro deve essere effettuato previa compilazione dell’apposito modulo, disponibile sul sito www.fondopro.it – sezione modulistica –, da inviare congiuntamente alla copia del bonifico di reintegro via mail, all’indirizzo anticipazioni@fondopro.it.
Secondo le disposizioni operative attualmente previste dal Fondo, i versamenti annuali di reintegro sono da effettuare esclusivamente nel mese di dicembre entro il giorno 20.
Adesione
No. L'adesione alle forme pensionistiche complementari, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 252/05, è libera e volontaria.
Per aderire a FondoPro è necessario seguire la procedura di adesione online disponibile sul sito.
Per accompagnarti passo dopo passo nella compilazione, abbiamo predisposto un video tutorial che illustra le principali fasi della procedura, dalla compilazione dei dati al pagamento della quota di adesione fino alla conferma finale.
Ti consigliamo di guardare il video prima di iniziare, per completare l’adesione in modo semplice, rapido e corretto.
Innanzitutto devi iscriverti, poi, nella modalità di adesione trovi un riquadro che devi compilare inserendo i dati del Fondo presso il quale sei iscritto, al quale va inoltrata la richiesta di trasferimento. Sarà FondoPro poi, a fornire al Fondo cedente i riferimenti necessari al trasferimento della tua posizione contributiva.
No. L'adesione ad una forma pensionistica complementare comporta, tendenzialmente, la permanenza all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazione guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. Ciò significa che se è possibile, dopo almeno due anni di permanenza all'interno di FondoPro, cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo.
La cessione in garanzia del TFR non preclude la possibilità di conferire il TFR alle forme pensionistiche complementari in forma esplicita o tacita. Tuttavia, nell'effettuare le proprie scelte, il lavoratore dovrà valutare le possibili implicazioni derivanti dall'applicazione delle specifiche clausole del contratto di finanziamento, con particolare riguardo alla fattispecie dell'inadempimento contrattuale.
Sì, se sei già iscritto a FondoPro, puoi richiedere l’adesione al Fondo di un soggetto fiscalmente a tuo carico. L’adesione deve essere effettuata online dalla tua Area Riservata, accedendo alla sezione “Fiscalmente a carico” e seguendo la procedura guidata. Durante la procedura dovrai inserire i dati del soggetto a carico e allegare la documentazione richiesta, tra cui:
codice fiscale del soggetto fiscalmente a carico;
documento di identità e codice fiscale del soggetto a carico;
copia del bonifico effettuato per la contribuzione, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto a carico.
Al termine della procedura riceverai la conferma dell’avvenuta richiesta di adesione e dovrai scaricare il modulo precompilato, firmarlo e inviarlo per pec all'indirizzo fondopro.adesioni@pec.it.
Prestazioni
No. L'aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita) o se percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato). L'aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale.
Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell'accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica. La prima situazione rilevante è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. La seconda situazione rilevante è quella del soggetto colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di dieci anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
La Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) può essere richiesta dall’aderente che abbia cessato l’attività lavorativa e possieda i requisiti previsti dalla normativa:
fino a 5 anni prima della pensione di vecchiaia, se ha almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori e il periodo minimo di partecipazione alla previdenza complementare;
fino a 10 anni prima della pensione di vecchiaia, se, dopo la cessazione dell’attività lavorativa, è rimasto inoccupato per più di 24 mesi, oltre a possedere il periodo minimo di partecipazione richiesto.
La RITA può riguardare tutta o parte della posizione individuale. La parte destinata alla RITA viene investita, salvo diversa scelta dell’aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo.
Durante l’erogazione è possibile revocare la RITA; in caso di trasferimento ad altro fondo, la RITA si intende automaticamente revocata.
Sì. In qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall'anzianità di partecipazione maturata nella forma pensionistica complementare), previa idonea documentazione, l'aderente può chiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta, per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente può chiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta, per far fronte all'acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.
Sì. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente può chiedere un'anticipazione per un importo non superiore al 30% del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.
Qualora, prima della maturazione del diritto all'erogazione del trattamento pensionistico complementare, l'aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può: 1. trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha accesso in relazione alla nuova attività; 2. riscattare il 50% della posizione maturata in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 3. esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi; 4. riscattare, nelle sole forme collettive, se gli statuti o i regolamenti delle stesse lo prevedano, l'intera posizione maturata (il presupposto in questo caso è la sola perdita dei requisiti di partecipazione a titolo esemplificativo: perdita del lavoro; pensionamento prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica).
L'intera posizione individuale maturata all'interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi soggetti designati dall'aderente. Gli eredi o i soggetti designati possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.
La facoltà di trasferimento della posizione individuale dell'iscritto stesso presso un altro strumento previdenziale può avvenire non prima di due anni di permanenza in una forma di previdenza complementare.
Il riscatto totale o parziale della posizione individuale può essere richiesto nei casi previsti dalla normativa, tra cui alcune situazioni legate alla cessazione dell’attività lavorativa, alla perdita dei requisiti di partecipazione o all’invalidità permanente.
Il riscatto totale comporta la cessazione del rapporto con FondoPro.
In caso di decesso dell’aderente, la posizione individuale viene riscattata dagli eredi legittimi o dai soggetti designati, secondo quanto previsto dalla normativa.
Dal 1° luglio 2026, al momento del pensionamento, puoi scegliere tra diverse modalità di erogazione della tua posizione, nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa:
rendita vitalizia;
rendita a durata definita;
prelievi liberamente determinabili;
capitale, nei limiti previsti dalla legge.
La rendita vitalizia garantisce un'erogazione per tutta la vita.
La rendita a durata definita prevede il pagamento di rate per un periodo determinato e, in caso di decesso, il capitale residuo può essere riconosciuto ai soggetti designati.
Con i prelievi liberamente determinabili puoi decidere l'importo e la frequenza dei prelievi, mantenendo il capitale residuo investito nel Fondo.
La scelta dipende dalle tue esigenze personali, familiari ed economiche.
Una volta avviata l'erogazione della prestazione, la scelta non può essere modificata, salvo i casi previsti dalla normativa. Durante la fase di erogazione non è inoltre possibile effettuare nuovi versamenti o richiedere anticipazioni.
Sì. Ovviamente l'entità della rendita si ridurrà in proporzione al numero e soprattutto all'età dei reversionari che verranno effettivamente designati.
Puoi effettuare una proiezione della tua pensione complementare direttamente sul sito, nella sezione “Il Fondo” → “Anticipazioni, riscatti, rendite e trasferimenti” → “La mia pensione complementare”.
Se sei già iscritto al Fondo, puoi trovare il simulatore della pensione anche all’interno della tua Area Riservata.
Regime Fiscale
Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari, sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita, sono assoggettate ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui, dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
I versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro il limite massimo di 5.300 euro. Ciò significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l'aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.
Il soggetto che effettua un versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5.300 euro. In altre parole il soggetto in questione, avendo a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5.300 euro, può decidere di utilizzarlo per finanziare o la propria previdenza complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico o entrambe per quota parte.
Per richiedere la certificazione fiscale bisognerà accedere alla propria area riservata del Fondo. Cliccare sulla sezione "home" in fondo alla pagina vi sarà un link in azzurro "clicca qui per l'elenco completo" cliccando sul link si aprirà una nuova pagina dove ci sarà la dicitura in verde "stampa certificazione fiscale" mettendo nel "filtro anno" l'anno di competenza uscirà un tasto "stampa" al fine di poter stampare in autonomia la certificazione.
L'anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
L'anticipazione richiesta per far fronte all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
L'anticipazione richiesta per far fronte ad esigenze personali dell'aderente è assoggettata ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
Il riscatto per morte dell'aderente prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica è assoggettato ad una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa, vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica è un'operazione non soggetta ad alcuna imposizione fiscale.
Sulla parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di capitale che in forma di rendita si applica una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6%, per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, si applica l'aliquota di imposizione del 9%.
No. La legge finanziaria 2007 ha chiarito che le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate dopo il 1° gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.
I rendimenti sono soggetti a una ritenuta di imposta (a titolo definitivo) con aliquota del 20%, a differenza di quelli della Previdenza obbligatoria che scontano un'aliquota del 26%.
Qualora la contribuzione versata in corso d'anno a FondoPro sia superiore ai limiti di deducibilità fiscale previsti per legge (5.300€), gli associati devono comunicare la quota eccedente che, in quanto non dedotta, sarà esente da tassazione al momento della liquidazione della posizione.
La comunicazione al Fondo dell'ammontare della contribuzione non dedotta deve essere inoltrata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi. Accedendo alla propria area riservata troverai il box "comunicazione contributi non dedotti" dove sarà possibile inserire il dato.
Che il limite di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente è pari a 5.300 euro.